Testamento biologico

La nostra Annemarie Duprè mostra il suo entusiasmo all'inizio di questo servizio.
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CHIESA EVANGELICA VALDESE

ROMA PIAZZA CAVOUR

Direttive anticipate per i trattamenti sanitari

(Testamento biologico)

Nota di presentazione

 
L’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto del cittadino, autorizzandolo a rifiutare trattamenti sanitari non disposti dalla legge, che non può violare i limiti imposti dal rispetto della persona.

Il Codice di Deontologia Medica stabilisce, inoltre, che il medico non deve intraprendere cure senza il consenso informato ed esplicito del paziente, non essendo permessi trattamenti medici contro la volontà della persona. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tener conto di quanto precedentemente manifestato in modo certo e documentato, giustificando per iscritto eventuali cure attuate in violazione di tali volontà.

Le progressive migliori condizioni della vita, la sua conseguente maggior durata e una aumentata cultura media hanno da qualche tempo indotto molte persone a proporsi alcuni interrogativi, in epoche precedenti insoliti se non sconosciuti: Come sarà la mia morte? Saranno prese cure per prolungare la mia vita, anche senza prospettive di miglioramento? Potrò rifiutare di prolungare la mia vita, se sarà  esclusivamente dipendente da macchinari? Chi potrà decidere per me, se non sarò in grado di esprimere la mia volontà?

Per rendere note formalmente le proprie risposte a queste e ad altre simili domande può essere utilizzato un documento, detto con parole semplici “testamento biologico” e con termini più tecnici “direttive anticipate di trattamento sanitario”. In questo documento, infatti, si possono precisare in anticipo le proprie volontà per il caso in cui si versi in uno stato di malattia non curabile e, soprattutto, qualora il male impedisca al paziente di comunicare direttamente ai medici le proprie decisioni.

Dopo averlo attentamente letto e sottoscritto, il documento, nel quale deve essere indicato un proprio fiduciario, può essere affidato a un ente o a una persona di fiducia, che, al momento opportuno e qualora necessario, rappresenterà ai medici le volontà del malato, insistendo perché vengano osservate.

Ovviamente, questo documento deve avere alcune caratteristiche di forma e può trovare dei limiti nel raggiungimento dei suoi scopi.

La forma. Il testamento biologico deve essere sottoscritto non soltanto, come già detto, dal dichiarante, ma anche dal fiduciario e almeno la firma del dichiarante deve essere apposta in presenza di testimoni; se disponibile, potrà essere autenticata da un notaio. Non è indispensabile che il fiduciario firmi dinanzi ai testimoni, perché la responsabilità della nomina del fiduciario e della sua futura attività non rientra nell’ambito del mandato conferito al depositario (Chiesa Valdese o altri), ma attiene esclusivamente al rapporto tra il dichiarante e il fiduciario stesso.

I limiti. Le volontà espresse nel testamento biologico comportano per il medico e il fiduciario un obbligo morale, che deve essere rispettato, ma che non li obbliga a una assoluta applicazione delle volontà espresse dalla persona interessata se non condivise pienamente, ritenute non opportune o chiaramente in contrasto con norme di legge anche sopravvenute.

Il fiduciario. Nel documento deve essere indicato il nome di una persona di fiducia - e di un eventuale suo sostituto - al quale l’interessato consegnerà una copia del suo testamento biologico. Il compito del fiduciario è quello di sostituirsi all’interessato in tutte le decisioni da prendere in merito alle iniziative sanitarie, qualora lo stesso non sia in grado di provvedere personalmente.